Art. 8.
(Anonimato e tutela del segreto professionale).

      1. Ad ogni soggetto sottoposto al trattamento presso i centri è rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve essere apposta una fotografia in formato tessera. A richiesta dell'interessato, sul libretto sanitario possono non essere indicati i dati anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.
      2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono essere registrate la data di inizio del trattamento e le date degli incontri con il gruppo socio-sanitario del centro, è coperto dal segreto professionale.
      3. I responsabili dei centri e tutti i membri del gruppo socio-sanitario non possono essere obbligati a deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie stabilite per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice.

 

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